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Tassa circolazione cos’è, chi deve pagarla ? |
Per alcune categorie di veicoli (ciclomotori fino a 50 centimetri cubici, quadricicli leggeri, veicoli storici che hanno più di 30 anni, roulottes e rimorchi speciali) è prevista l'applicazione di una tassa di circolazione non legata alla proprietà/possesso del veicolo, ma alla messa in circolazione dello stesso sulle strade pubbliche.
La tassa annuale è dovuta solo se il veicolo è circolante su strade pubbliche e deve essere corrisposta in qualsiasi momento dell’anno prima della messa in circolazione. Il pagamento ha validità fino al 31 dicembre dell'anno solare in corso. Non si deve pagare la tassa di circolazione per gli anni precedenti. Se il contribuente non ha pagato la tassa di circolazione potrebbe essere sottoposto a controlli su strada dell'autorità di polizia e sanzionato per violazione agli obblighi tributari.
Per approfondimenti leggi https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/tasse-circolazione |
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differenze fra tassa auto e tassa di circolazione, possesso, uso, circolazione su strada |
La tassa automobilistica (o bollo auto) è una imposta legata al possesso di un veicolo. Essendo legata al possesso deve essere pagata anche se il veicolo non circola.
La tassa di circolazione (per ciclomotori fino a 50 centimetri cubici, quadricicli leggeri, veicoli storici, roulotte e autocaravan con più di 30 anni) non è legata al possesso del veicolo ma alla circolazione sulle strade pubbliche. |
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Lista intermediari autorizzati, agenzie di riscossione e altri modi per pagare il bollo |
La tassa automobilistica può essere pagata presso gli intermediari elencati in https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/dove-pagare-bollo-auto |
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Tassa di circolazione, quanto si deve pagare |
Per i ciclomotori (motorini, scooters) fino a 50 centimetri cubici di cilindrata non si deve pagare la tassa di proprietà (bollo auto) ma solo quella di circolazione, che è di Euro 20,00 (tassa annuale). Se invece hai un motociclo (cilindrata superiore sa 50 centimetri cubici) devi pagare la tassa di proprietà (prova a chiedermi per esempio come si calcola la tassa di proprietà).
Per i quadricicli leggeri (cioè le microvetture con velocità massima non superiore a 45km/h, cilindrata non superiore a 50 cc e massa a vuoto inferiore a 350 kg) la tassa di circolazione, dovuta in misura fissa nell'anno solare in corso, è pari a Euro 50,00 (tassa annuale).
La tassa di circolazione è annuale ed è dovuta solo se il veicolo è circolante su strade pubbliche, deve essere corrisposta in qualsiasi momento dell’anno prima della messa in circolazione. Non si deve pagare la tassa di circolazione per gli anni precedenti.
Per approfondimenti leggi https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/tasse-circolazione |
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Tassa di circolazione/bollo avvisi di pagamento, avvisare, ricordare, scadenza quanto pagare, importo, costo, esenzione, esente quadricicli leggeri/microvetture/micromacchine/micro-car ciclomotori/cinquantino/motorino/scooter, vespa |
L'avviso di scadenza viene trasmesso per le autovetture per trasporto di persone, per gli autocarri per trasporto di cose (solo se di massa complessiva <12t), per gli autocaravan, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo persone/cose, per i motocicli per trasporto persone e per i veicoli con meno di 30 anni dalla data di immatricolazione. La Regione inoltre invia gli avvisi per ricordare che la tassa di circolazione per ciclomotori (motorino, cinquantino, scooter) e quadricicli leggeri (microvetture, micromacchine, micro-car) deve essere pagata se il veicolo circola. |
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quanto pagare, importo, costo, esenzione, esente auto/veicoli/macchine storiche/vecchie/anziane? vecchi/anziani/storici/tra i 20 e i 30 anni/oltre i 30 anni uso professionale, commerciale autocarri, autobus TIR/autoarticolato/camion |
Le auto anziane (con almeno 30 anni) non adibite a uso professionale pagano la tassa di circolazione se circolanti su strade pubbliche, dovuta in misura fissa nell'anno solare in corso (indipendentemente dalla potenza del motore), che è di Euro 30,00. Le auto storiche (fra 20 e 30 anni) hanno l’obbligo di pagare la tassa automobilistica in misura ridotta del 10%.
Se iscritti ai registri ASI, storico Lancia, italiano Fiat, italiano Alfa Romeo e storico FMI i veicoli pagano con una riduzione del 50% (la storicità deve essere registrata sul libretto di circolazione).
Le tariffe della tassa automobilistica sono pubblicate sul sito della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it alla sezione Tributi-Tassa automobilistica-Quanto pagare.
I veicoli, anche se con più di 30 anni, adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di un'attività di impresa o di arte o professione pagano la tassa automobilistica ordinaria. Sono da considerarsi tali, ad esempio, quelli adibiti al servizio pubblico da piazza, a noleggio da rimessa, o a scuola guida.
Se i veicoli con più di 30 anni, diversi dalle autovetture (ad esempio: autocarri, autobus), dimostrano di non essere adibiti ad uso professionale, non pagano il bollo ma pagano la tassa di circolazione, se circolano su strade pubbliche. Per dimostrare tale condizione occorre recarsi presso la Motorizzazione per l’azzeramento della portata (o dei posti) e far modificare la destinazione d’uso. |
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tassa automobilistica/bollo quanto pagare, importo, costo scadenza, termine ultimo comprato/acquistato un'auto nuova, nuova immatricolazione veicolo/macchina/autoveicolo |
È tenuto al pagamento del bollo chi risulta intestatario del veicolo l'ultimo giorno utile di pagamento. Per ultimo giorno utile di pagamento si intende l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza; qualora quindi l'ultimo giorno sia festivo, il termine sarà prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il termine di pagamento per il primo bollo è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione. Esempio: se la data immatricolazione veicolo è 15 luglio 2018, il 1° bollo è da pagare entro il 31/08/2018 specificando come mese e anno di scadenza giugno 2018 (06/2019). Bolli successivi al primo da pagare entro 31 luglio dell’anno in corso (es.: 31/07/2019), specificando come mese e anno di scadenza giugno dell’anno successivo a quello in corso (es.: 06/2020).
Per auto usata si intendono sia le vetture acquistate da privati che quelle acquistate presso i rivenditori autorizzati. In entrambi i casi, se l'auto acquistata usata è coperta da bollo in corso di validità, il primo pagamento da parte dell'acquirente deve essere effettuato alla scadenza del bollo in corso, con versamento da eseguire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.
Per l'auto acquistata usata presso un rivenditore che ha attivato il regime di sospensione, invece, si debbono applicare le medesime regole valide per l'immatricolazione delle auto nuove.
Puoi controllare se hai pagato il bollo direttamente da questo chatbot: dal menù in basso segui la voce "Servizi online" e poi "Visura del bollo": qui basta inserire targa e codice fiscale del proprietario. |
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Calcolo e controllo della tassa automobilistica |
Puoi calcolare l'importo della tassa auto con il servizio online "calcola il bollo" (https://tassa-auto.sistemapiemonte.it/#/bollo/calcolo/), raggiungibile anche da questo chatbot (dal menù in basso segui la voce "Calcola il bollo" e inserisci la targa del veicolo). Le tariffe del bollo auto sono pubblicate alla pagina: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/bollo-auto-quanto-pagare .
Se vuoi controllare se hai pagato il bollo, puoi usare questo chatbot (dal menù in basso segui la voce "Visura del bollo" e inserisci targa e codice fiscale del proprietario), oppure con il servizio online Visure veicoli di proprietà dal portale https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/tassa-auto-piemonte . Il servizio è accessibile con credenziali SPID, Carta di identità elettronica (CIE) oppure TS-CNS o Certificato Digitale.
Se si paga in ritardo il bollo auto, oltre alla tassa si è soggetti anche al pagamento di sanzioni, applicate in funzione del ritardo con cui il pagamento viene fatto. Fino alla data di ricezione dell'avviso di accertamento è possibile pagare la tassa con sanzioni e interessi ridotti. |
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Per furto o rottamazione, devo comunque pagare la tassa? |
Nel caso in cui si verifichi la perdita di possesso del veicolo per rottamazione o per furto prima dell’ultimo giorno utile di pagamento la tassa automobilistica non è dovuta.
Nel caso in cui il bollo sia già stato pagato, qui trovi le indicazioni per chiedere il rimborso: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/restituzioni-della-tassa-automobilistica |
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Per un fermo amministrativo la mia macchina è bloccata, devo pagare il bollo auto? |
Dal 1° gennaio 2016 il bollo è dovuto anche in presenza di un fermo amministrativo. |
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auto/tassa auto/tassa automobilistica Pagare Esportato, trasferito all’estero |
In caso di esportazione all’estero del veicolo prima dell’ultimo giorno utile di pagamento, la tassa automobilistica non è dovuta. Nel caso in cui il bollo sia già stato pagato, non è possibile richiedere il rimborso. |
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pagare tassa automobilistica in caso di leasing (affitto noleggio lising) |
La tassa è dovuta dall’utilizzatore del veicolo a favore della propria Regione di residenza.
I pagamenti della tassa automobilistica con decorrenza successiva a giugno 2016 dovranno essere effettuati dall'utilizzatore del veicolo (locatario), dall'usufruttuario o dall'acquirente con patto di riservato dominio sulla base della propria regione di residenza, mentre per le scadenze antecedenti a tale data, dovranno essere effettuati a favore della regione in cui la società di leasing ha sede legale. |
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veicolo/auto/autoveicolo/macchina/ puro esclusivo solo solamente elettrico impianto alimentazione gas propano liquido GPL metano pagare/versare esenzioni permanente per sempre bollo/tassa auto/tassa automobilistica |
L'esenzione permanente dal pagamento del bollo si applica a tutti i veicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano o esclusivamente a GPL. Questa esenzione opera in automatico senza necessità di alcuna domanda o comunicazione da parte del proprietario. |
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doppia alimentazione benzina gas propano liquido GPL metano impianto bombolone trasformato installato pagare/versare esenzioni bollo/bollo auto/tassa auto/tassa automobilistica anni euro, classe categoria |
I veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL usciti dalla fabbrica con l'impianto per la circolazione con gas metano o GPL già installato godono di un'esenzione quinquennale, che vale per cinque annualità a decorrere dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL è previsto il pagamento, ma la tassa - calcolata in base alla tariffa fissa di Euro 2,58 per kW indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza - sarà ridotta a un quarto per i veicoli alimentati a GPL e a un quinto per quelli alimentati a gas metano.
Per i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL "trasformati" (cioè con l’alimentazione modificata dopo l’immatricolazione) aventi potenza uguale o inferiore ai 100kw o categoria euro 2 o superiore è prevista l'esenzione dal pagamento della tassa per le cinque scadenze successive al collaudo dell'impianto.
L'esenzione può essere riconosciuta limitatamente alla prima installazione per un veicolo a benzina su cui viene installato e collaudato l'impianto metano/GPL. La reinstallazione dell’impianto sullo stesso veicolo non determina una nuova esenzione.
Passati i primi 5 anni di esenzione, dal sesto anno il pagamento del bollo si calcola in base alle tariffe previste (https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/bollo-auto-quanto-pagare) |
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veicolo ibrido (elettrico+benzina), bollo auto/ tassa automobilistica? pagare esente , esenzioni |
I veicoli ibridi (elettrico+benzina) di potenza inferiore o uguale ai 100 kw sono esenti dal pagamento del bollo per i primi 5 anni a decorrere dalla data di immatricolazione. Dal sesto anno non godono più di alcuna agevolazione. I veicoli ibridi di potenza superiore ai 100 kw non sono esentati dal pagamento del bollo auto.
Per i veicoli a doppia alimentazione gasolio/metano, gasolio/gpl, gasolio/gas naturale liquefatto, gas naturale liquefatto, idrogeno, idrogeno/elettrico, al momento non sono previste esenzioni particolari al pagamento del bollo. |
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avvisi di accertamento |
Questo argomento non è ancora oggetto di questo chatbot. Ti ricordo che posso rispondere a domande generali su tassa di circolazione, tassa di proprietà, esenzioni per tipo di alimentazione e storicità del veicolo. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi contattare il call center di Regione Piemonte con il numero da fisso 800 333 444 da cellulare ed estero 011 08 24 222 |
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disabili, pagamento bollo |
Questo argomento non è ancora oggetto di questo chatbot. Ti ricordo che posso rispondere a domande generali su tassa di circolazione, tassa di proprietà, esenzioni per tipo di alimentazione e storicità del veicolo. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi contattare il call center di Regione Piemonte con il numero da fisso 800 333 444 da cellulare ed estero 011 08 24 222 |
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Vorrei fare una rateizzazione, come posso fare? |
Se l’avviso di accertamento riguarda un bollo auto con anno di pagamento successivo al 2019 ci si deve avvalere della procedura disponibile sul sito di Soris S.p.A., sezione Richieste online, voce Richiedere una rateizzazione per la Regione Piemonte, oppure utilizzare l’apposito modulo di contatto; per ulteriori informazioni sulle modalità di rateizzazione consultare il sito di Soris S.p.A. Se l’avviso di accertamento si riferisce ad un bollo auto con anno di pagamento fino al 2019 compreso si deve ricorrere al servizio on-line presente sul sito Tassa Auto Piemonte alla sezione Paga on line – Paga le rate, che permette di trasmettere al Settore Politiche Fiscali e contenzioso amministrativo della Regione la richiesta di rateizzazione e di essere aggiornati, tramite e-mail e/o sms, sullo stato di avanzamento della richiesta.
Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi contattare il call center di Regione Piemonte con il numero da fisso 800 333 444 da cellulare ed estero 011 08 24 222 |
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Esenzione disabili |
Per presentare una domanda di esenzione dal pagamento del bollo per soggetti disabili, devi inserire la domanda a questo link https://tassa-auto.sistemapiemonte.it/. Il servizio richiede autenticazione con SPID oppure CIE oppure TS-CNS o Certificato Digitale. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi contattare il call center di Regione Piemonte con il numero da fisso 800 333 444 da cellulare ed estero 011 08 24 222 |
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Osservazioni su avvisi di accertamento e scadenza |
Per presentare un’osservazione su avviso di accertamento/scadenza, devi inserirla a questo link https://tassa-auto.sistemapiemonte.it/#/pratica/inserimento/osservazione/scelta_tipo . Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi contattare il call center di Regione Piemonte con il numero da fisso 800 333 444 da cellulare ed estero 011 08 24 222 |
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Domanda di discarico |
Per presentare una domanda di discarico o rimborso di cartelle esattoriali e ingiunzioni, devi inserire la domanda a questo link:https://tassa-auto.sistemapiemonte.it/#/pratica/inserimento/domanda_discarico/. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, puoi contattare il call center di Regione Piemonte con il numero da fisso 800 333 444 da cellulare ed estero 011 08 24 222 |
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Quali sono i criteri per l’esenzione dal pagamento del bollo auto per tre anni per euro6? |
L’esenzione 2020 riguarda solo vetture con tutte queste caratteristiche:
- categoria: autovettura M1 (campo J della carta di circolazione)
- destinazione e uso: trasporto di persone - uso proprio (campo J.1)
- potenza massima non superiore a 100 kW (campo P.2)
- categoria euro: 6 e superiore (campo V.9 e quarta pagina)
- immatricolate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 (campo B ). Il beneficiario deve essere lo stesso soggetto che provvede alla prima immatricolazione in Piemonte del veicolo nuovo di fabbrica: è escluso chi acquista da un rivenditore un veicolo usato o comunque già immatricolato con la formula chilometri zero o altre simili
- acquistate in sostituzione di autovetture euro 0, 1 o 2 avviate alla rottamazione, di proprietà dello stesso soggetto. Il veicolo rottamato deve risultare avviato alla rottamazione entro 60 giorni antecedenti o successivi alla data di immatricolazione del nuovo veicolo: per la determinazione del periodo vale la data di perdita possesso per rottamazione annotata al PRA.
Il beneficio è riconosciuto se il soggetto è persona fisica e spetta al proprietario, ovvero all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione dell’utilizzatore dovendosi in ogni caso ritenerne escluso l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine. In caso di compravendita fra privati persone fisiche durante il periodo di esenzione, s’intende che se il nuovo proprietario è a sua volta residente in un comune del Piemonte, il beneficio si trasferisce al nuovo proprietario per il tempo residuo. L’esenzione del pagamento del bollo vale per tre anni: al quarto successivo a quello di immatricolazione, l’obbligo di pagamento decorre con effetto immediato con termine l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Per accedere agli incentivi non è necessario fare richiesta: il beneficio è riconosciuto d’ufficio in base ai dati del sistema regionale. |
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Ho già pagato ma ho le caratteristiche per poter godere del beneficio euro 6, posso richiedere il rimborso? |
E’ possibile richiedere la restituzione mediante rimborso o compensazione per coloro che hanno versato la tassa per l’anno 2020 prima dell’entrata in vigore delle presenti disposizioni. I contribuenti possono presentare idonea istanza esclusivamente attraverso il sistema telematico BOLLOWEB all'indirizzo www.sistemapiemonte.it/cms/bolloweb. Il servizio è soggetto ad autenticazione.
Per approfondimenti, puoi farmi delle domande sull’argomento delle restituzioni e rimborsi. |
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Sono un’azienda, ho diritto al beneficio per esenzione euro 6? |
Il beneficio esenzione 2020 euro 6 è riconosciuto se il soggetto è persona fisica, identificato, per mezzo del proprio codice fiscale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, quale soggetto intestatario residente in un comune della Regione. Quindi l’esenzione 2020 euro 6 non è riconosciuta per soggetti che non siano persone fisiche. |
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Sono residente in altra Regione ma ho acquistato l’auto in Piemonte, ho diritto al beneficio euro 6? |
Il beneficio esenzione 2020 euro 6 è riconosciuto se il soggetto è persona fisica, identificato, per mezzo del proprio codice fiscale, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, e successive modificazioni e integrazioni, quale soggetto intestatario residente in un comune della Regione Piemonte. Quindi l’esenzione 2020 euro 6 non è riconosciuta per soggetti residenti al di fuori della Regione Piemonte. |
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È possibile domiciliare il pagamento della tassa automobilistica? |
La Giunta della Regione Piemonte sta mettendo in atto le misure di attuazione per avviare la sperimentazione della domiciliazione bancaria della tassa automobilistica con l’obiettivo di conseguire certezza e tempestività dell’incasso del tributo riducendo la dilazione nel tempo dell’esecuzione dei versamenti. |
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In quali casi è possibile presentare domanda di restituzione? |
Il contribuente può chiedere la restituzione della tassa automobilistica per i propri autoveicoli, motoveicoli o rimorchi (per importi superiori a € 17,00) in caso di doppio pagamento (con la stessa scadenza), pagamento in eccesso oppure pagamento non dovuto (es. per perdita di possesso, esenzione, etc.). La restituzione si esegue, di norma, mediante il riconoscimento del credito in compensazione sui futuri versamenti dovuti alla prima scadenza utile cui sia soggetto qualsiasi veicolo di proprietà del richiedente o di un altro soggetto da questo indicato. In caso non sia possibile eseguire la restituzione mediante compensazione o quando il richiedente ne faccia richiesta, la restituzione si esegue mediante rimborso tramite accredito bancario: il contribuente deve specificare le coordinate bancarie (IBAN) del conto su cui la Regione accrediterà l’importo in eccesso.
La restituzione si può richiedere fino a 5 anni dall'ultimo giorno utile del pagamento.
Per la tassa di circolazione la restituzione può avvenire solo se la tassa di circolazione viene pagata due volte per la stessa scadenza; il rimborso può essere concesso come tassa non dovuta.
È possibile usufruire del credito della compensazione esclusivamente presso le agenzie abilitate. Il credito concesso non ha scadenza.
Per altri casi specifici, come rimborso richiesto dall’erede, pagamenti errati eseguiti da soggetti residenti fuori regione Piemonte oppure da aziende piemontesi, consultare le schede informative alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/restituzioni-della-tassa-automobilistica e le faq alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/restituzioni . |
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Come fare domanda di restituzione |
La domanda di restituzione (rimborso o compensazione) può essere solo inviata in modalità telematica utilizzando il servizio all'indirizzo https://tassa-auto.sistemapiemonte.it/. Il servizio è soggetto ad autenticazione SPID, CIE o TS-CNS o Certificato Digitale. E’ anche possibile rivolgersi ad un intermediario autorizzato (delegazione Aci, agenzia di pratiche auto aderente al consorzio Sermetra, agenzia Avantgarde). Per la compilazione e l’inoltro delle pratiche all’ufficio competente è possibile rivolgersi anche agli URP regionali, presenti in tutti i capoluoghi di provincia. Occorre allegare:
- ricevuta/e di versamento del bollo pagato
- fotocopia della carta di circolazione
- dichiarazione sostitutiva atto notorietà (modulo disponibile sul sito della Regione Piemonte)
- in caso di rottamazione, copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA con l'annotazione nel campo C della cessazione della circolazione (rilasciato dal demolitore circa 20 gg dopo la rottamazione)
- in casi specifici, la fotocopia dell'atto (con data antecedente al periodo di copertura del bollo versato) da cui risulti che il pagamento non è dovuto (ad esempio perdita di possesso presentata al PRA per furto o radiazione, attestato di esenzione rilasciato dal ministero delle Finanze, ecc.). Se la richiesta è stata accolta, non viene inviata alcuna comunicazione scritta; la domanda s’intende accolta e il credito concesso. Viene inviata una comunicazione cartacea solo in caso di diniego o di richiesta di integrazione. È possibile, dopo l’invio, verificare con il numero di protocollo lo stato della domanda nella procedura online.
Si consiglia di non inviare solleciti ed attendere l’accredito o la comunicazione cartacea di diniego o di richiesta integrazione della documentazione. |
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Variazione codice IBAN per rimborso |
Se l’utente che ha chiesto il rimborso della tassa automobilistica pagata in eccesso ha variato le coordinate bancarie, è necessario comunicare i nuovi riferimenti inviando una email all’indirizzo comunicazionibollo@regione.piemonte.it, indicando il nuovo codice IBAN, la targa del veicolo ed i riferimenti della richiesta di rimborso. |
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Ho esportato la mia auto, posso chiedere rimborso del bollo? |
In caso di radiazione per esportazione entro il mese di pagamento il bollo non è dovuto e quindi si può richiedere la restituzione. Se invece si esporta successivamente all’ultimo giorno utile di pagamento, il bollo è dovuto e non è possibile richiederne la restituzione.
Per approfondimenti, puoi farmi altre domande sull’argomento delle restituzioni e rimborsi. |
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Ho venduto il veicolo, posso chiedere la restituzione di parte della tassa automobilistica versata? |
In caso di vendita la legge non prevede il rimborso parziale della tassa versata, poiché è tenuto al pagamento del bollo chi risulta essere proprietario all’ultimo giorno utile di pagamento. Per approfondimenti, puoi farmi altre domande sull’argomento delle restituzioni e rimborsi. |
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Ho rottamato un veicolo, posso chiedere la restituzione del bollo pagato? |
È prevista la possibilità di ottenere la restituzione parziale della tassa automobilistica versata in caso di furto o rottamazione. È possibile richiedere la restituzione del bollo mediante il riconoscimento di un credito (compensazione da credito) utilizzabile per il pagamento di bolli futuri oppure mediante rimborso.
È necessario che ci siano almeno 4 mesi di bollo non goduto e già pagato (i mesi interi successivi a quello in cui si è verificato il furto o la rottamazione devono essere pari o superiori a 4), e che la somma da rimborsare sia pari o superiore a euro 17.00 (tramite accredito sul conto o compensazione).
Per approfondimenti, puoi farmi altre domande su come richiedere una restituzione e per quali casi sia possibile ottenerla. |
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Rimborso per provvedimento giudiziario/sequestro |
Il rimborso della tassa di proprietà è previsto in quanto si viene privati del mezzo.
Il rimborso avviene anche nel caso di confisca, dove la proprietà del veicolo cambia perché diventa dello Stato. |
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Rinviare il pagamento del bollo auto fino al 2 agosto 2021 |
Puoi versare entro il 2 agosto 2021 la tassa automobilistica dei mesi di scadenza marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022, che hanno rispettivamente mesi di pagamento aprile 2021, maggio 2021 e giugno 2021.
Rimane comunque valida la possibilità di versare la tassa automobilistica nel rispettivo mese di pagamento, ma se provvedi in ritardo al pagamento della tassa non si applicano sanzioni, interessi né oneri aggiuntivi, purché il pagamento avvenga entro il 2 agosto 2021.
A causa delle misure restrittive per contrastare l'emergenza COVID-19, ti consiglio di utilizzare per quanto possibile i servizi on line (tra i quali è compreso quello di pagamento della tassa automobilistica "Paga il bollo" https://tassa-auto.sistemapiemonte.it/#/bollo/pago/).
Il pagamento è rinviabile fino al 2 agosto 2021, perché il 31 luglio 2021 cade di sabato e il pagamento è considerato comunque tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, vale a dire entro il 2 agosto 2021. |
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proroghe per covid per vendita, rottamazione, esportazione |
I provvedimenti per l’emergenza epidemiologica da Covid-19 prorogano i termini del pagamento ma non spostano la scadenza, né in termini di identificazione del soggetto passivo (che è tenuto a pagare) né sulla cessazione dell’obbligo in caso di rottamazione, né su nessuno degli altri aspetti che incidono sugli elementi costitutivi dell’obbligazione tributaria. |
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Avviso di scadenza in periodo proroga Covid |
In riferimento alla possibilità di rinviare il pagamento fino al 2 agosto 2021 per la tassa che scade nei mesi di marzo 2022, aprile 2022 e maggio 2022, che hanno rispettivamente mesi di pagamento aprile 2021, maggio 2021 e giugno 2021 (rif. D.G.R. del 16 aprile 2021, n. 31-3112), non è possibile richiedere il rimborso per i pagamenti effettuati entro i termini consueti (o comunque prima del 2 agosto 2021).
Il contribuente può chiedere la restituzione della tassa automobilistica per i propri autoveicoli, motoveicoli o rimorchi (per importi superiori a € 17,00) in caso di doppio pagamento (con stessa scadenza), pagamento in eccesso o pagamento non dovuto (es. per perdita di possesso, esenzione, etc.).
Per la tassa di circolazione la restituzione può avvenire solo se la tassa viene pagata due volte per la stessa scadenza; il rimborso può essere concesso come tassa non dovuta.
È possibile usufruire del credito della compensazione esclusivamente presso le agenzie abilitate. Il credito concesso non ha scadenza. Per altri casi specifici, come rimborso richiesto dall’erede, pagamenti errati eseguiti da soggetti residenti fuori Piemonte oppure da aziende piemontesi, consultare https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/restituzioni-della-tassa-automobilistica e le faq alla pagina https://www.regione.piemonte.it/web/temi/tributi/tassa-automobilistica-bollo-auto/restituzioni .
Il Settore Politiche Fiscali prosegue, pur nei limiti determinati dalle restrizioni imposte dall’emergenza, nelle proprie attività: vengono recapitati gli avvisi di scadenza con l’indicazione della proroga con l’esclusione degli avvisi di marzo e scadenza aprile poiché alla loro emissione la proroga non era ancora stata ufficializzata. |
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