Ho venduto a gennaio 2020 la mia auto euro 3 ad un rivenditore e ho acquistato a febbraio 2020 un’auto euro 6 immatricolata a dicembre 2019: ho diritto all’esenzione per tre anni?
Potrei sapere se l’esenzione per 3 anni è operativa anche in caso di acquisto di auto usata euro 6 (e vendita euro 4)?
Ho acquistato un’auto euro 6 ed ho rottamato un motoveicolo/autocarro (veicolo diverso da autovettura) ho diritto al beneficio?
Ho acquistato in Piemonte un veicolo a “chilometri zero” a seguito di rottamazione di un’auto, ho diritto al beneficio euro 6?
Ho rottamato un veicolo a me intestato e ho preso un’auto in locazione, ho diritto al beneficio euro 6?
Ho rottamato un veicolo a me intestato e ho preso un’auto con noleggio a lungo termine, ho diritto al beneficio per auto categoria euro 6?
in quali casi ho diritto al beneficio euro 6?
Chi compra e chi rottama deve essere la stessa persona, oppure è sufficiente che sia all’interno dello stesso nucleo familiare per avere esenzione euro 6 dei tre anni?
Per accedere agli incentivi euro 6 è necessario fare richiesta?
Ci sono delle tempistiche tra rottamazione e acquisto del nuovo veicolo per avere esenzione tre anni degli euro 6?
Dopo i 3 anni di esenzione per l’euro 6 si paga nuovamente?
Sono un privato cittadino residente in Piemonte che ha acquistato da altro privato cittadino un veicolo che già gode dell’incentivo rottamazione: l’esenzione euro 6 vale anche per me?
incentivi euro 6
L’esenzione 2020 riguarda solo vetture con tutte queste caratteristiche:
- categoria: autovettura M1 (campo J della carta di circolazione)
- destinazione e uso: trasporto di persone - uso proprio (campo J.1)
- potenza massima non superiore a 100 kW (campo P.2)
- categoria euro: 6 e superiore (campo V.9 e quarta pagina)
- immatricolate dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 (campo B ). Il beneficiario deve essere lo stesso soggetto che provvede alla prima immatricolazione in Piemonte del veicolo nuovo di fabbrica: è escluso chi acquista da un rivenditore un veicolo usato o comunque già immatricolato con la formula chilometri zero o altre simili
- acquistate in sostituzione di autovetture euro 0, 1 o 2 avviate alla rottamazione, di proprietà dello stesso soggetto. Il veicolo rottamato deve risultare avviato alla rottamazione entro 60 giorni antecedenti o successivi alla data di immatricolazione del nuovo veicolo: per la determinazione del periodo vale la data di perdita possesso per rottamazione annotata al PRA.
Il beneficio è riconosciuto se il soggetto è persona fisica e spetta al proprietario, ovvero all’usufruttuario o all’acquirente con patto di riservato dominio, con esclusione dell’utilizzatore dovendosi in ogni caso ritenerne escluso l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o noleggio a lungo termine. In caso di compravendita fra privati persone fisiche durante il periodo di esenzione, s’intende che se il nuovo proprietario è a sua volta residente in un comune del Piemonte, il beneficio si trasferisce al nuovo proprietario per il tempo residuo. L’esenzione del pagamento del bollo vale per tre anni: al quarto successivo a quello di immatricolazione, l’obbligo di pagamento decorre con effetto immediato con termine l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Per accedere agli incentivi non è necessario fare richiesta: il beneficio è riconosciuto d’ufficio in base ai dati del sistema regionale.